The Next Thing Magazine

ARCHIVIO: 62 di 92

Come fanno i pasticceri a stampare le foto commestibili che mettono sulle torte?

Stampano su ostie con delle normali stampanti a getto d’inchiostro ma utilizzando apposite cartucce di inchiostri
alimentari.

Le ostie si trovano in pacchi di fogli A4 (21x30 cm circa) oppure A3 (42x30), una volta stampate possono essere sagomate a piacimento.

Per quelli a cui procurarsi ostie e inchiostri speciali viene un tantino complicato esiste Icing Images edible photo for cakes. Si fa l`uload della foto che si desidera stampata, si regolano un paio di parametri e il gioco e fatto.

Se coloro non spedissero fuori dagli States si puo` provare a cercare qualche altro fornitore digitando edible photo for cakes su Google.

Tag TNT foto foto commestibili foto torte foto per torte foto edibili foto su torte foto edibili per torte
( TNT Staff 5/19/2006 )
(Cat: Useless) (Letto 4276 volte) ()


C`e` stato un tempo in cui la politica italiana e` riuscita ad esprimere personalità di un livello intellettuale tale da consentirgli di partorire un documento straordinario e immortale qual e` la nostra CARTA COSTITUZIONALE.

In omaggio a queste personalità il TNT Magazine ha deciso di pubblicarla a puntate.

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PRINCIPI FONDAMENTALI

Primi sei di dodici articoli.

Art. 1.

L`Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell`uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l`adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l`eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l`effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all`organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4.

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un`attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 5.

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell`autonomia e del decentramento.

Art. 6.

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

( TNT Staff 7/10/2006 )
(Cat: Costituzione) (Letto 3472 volte) ()


Le squadre partecipanti ai mondiali di Germania 2006.

Angola
Arabia Saudita
Argentina
Australia
Brasile
Corea del Sud
Costa Rica
Costa d'Avorio
Croazia
Ecuador
Francia
Germania
Ghana
Giappone
Inghilterra
Iran
Italia
Messico
Olanda
Paraguay
Polonia
Portogallo
Repubblica Ceca
Serbia Montenegro
Spagna
Svezia
Svizzera
Togo
Trinidad e Tobago
Tunisia
USA
Ucraina
( TNT Staff 5/22/2006 )
(Cat: Pagine) (Letto 3564 volte) ()


Articoli da 7 a 12

Art. 7.

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Art. 8.

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Art. 9.

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. 10.

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

Art. 11.

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Art. 12

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
( TNT Staff 5/23/2006 )
(Cat: Costituzione) (Letto 3472 volte) ()


No, non e' un errore di battitura, e' proprio scritto inetrnet nel titolo e non sara' neanche un articolo di una qualsiasi utlitilità se non per chi e' perennemmente in caccia di nuove idee per aumentare gli accessi al propio sito o per arrivare in testa nelle serp dei motori di ricerca.

Si tratta semplicemente di uno dei nostri tatni esperimenti sui misspelling.

Ci scusiamo con chi e' arrivvato in questa pagina inutilmente e non trovando le imformazioni che cercava.

Per gli erori non ci scusiamo, quelli li abbiamo messi lì di proposito :-)

Mispelling alternativi potrebbero essere:
inetrnet
internetr
intrenet
interent
internet+
interenet
intyernet
inernet
intrnet
intenet
( TNT Staff 5/27/2006 )
(Cat: idiozie) (Letto 3582 volte) ()


Signori, benvenuti al Fight Club. Prima regola del Fight Club: non parlate mai del Fight Club.

Seconda regola del Fight Club: non dovete parlare mai del Fight Club.

Terza regola del Fight Club: se qualcuno grida basta, si accascia o è spompato, fine del combattimento.

Quarta regola: si combatte solo due per volta.

Quinta regola: un combattimento alla volta, ragazzi.

Sesta regola: niente camicia, niente scarpe.

Settima regola: i combattimenti durano per tutto il tempo necessario.

Ottava e ultima regola: se questa è la vostra prima sera al Fight Club... dovete combattere! (Tyler Durden)

"The first rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. The second rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. Third rule of Fight Club, someone yells 'stop', goes limp, taps out, the fight is over. Fourth rule, only two guys to a fight. Fifth rule, one fight at a time, fellas. Sixth rule, no shirt, no shoes. Seventh rule, fights will go on as long as they have to. And the eighth and final rule, if this is your first night at Fight Club, you have to fight."

Tag quote quotes Brad Pitt Bradd Pitt Edward Norton Fight Club
( TNT Staff 5/30/2006 )
(Cat: Pagine) (Letto 3660 volte) ()


Aria
Frazione respirabile di particelle sospese - PM10

Caratteristiche chimico–fisiche
Con la sigla PM10 si definisce il materiale particellare (particolato), costituito da polvere, fumo, microgocce di inquinanti liquidi, trasportati dal vento e di dimensioni minori di 10 µm.

Origine
Le fonti di emissione di questa frazione fine in aree urbane sono imputabili in massima parte al traffico autoveicolare, in parte più marginale ai fenomeni naturali di erosione del suolo e presenza di pollini e spore e alle emissioni industriali.

Effetti sull`uomo e sull`ambiente
La loro pericolosità per la salute è dovuta al fatto che queste polveri fini possono essere inalate e raggiungere il polmone profondo, interferendo con l’attività respiratoria dei bronchioli e degli alveoli polmonari.
Spesso contengono adsorbiti numerosi microinquinanti molto nocivi per l’uomo, come metalli pesanti in traccia ed idrocarburi policiclici aromatici, che possono causare infiammazioni, fibrosi e neoplasie.
Inoltre possono comportare un’alterazione delle proprietà fisiche dell’atmosfera come ad esempio influire sulle caratteristiche di visibilità per diametri delle particelle maggiori di 1 mm, intercettando o disperdendo la luce in proporzione alla loro sezione.
Se invece il loro diametro è inferiore a 0.1 µm possono causare rifrazione della luce alla lunghezza d’onda del visibile.

Fonte: ARPA Umbria

Tag: pm10 polveri sottili emissioni inquinanti atmosfera atmosferici
( TNT Staff 6/3/2006 )
(Cat: Utilita) (Letto 3617 volte) ()


Dilemma risolto: è nato prima l'uovo

John Brookfield, studioso del genoma e del DNA, professore di Genetica evolutiva nell'Università di Nottingham (Regno Unito), ha chiarito in un articolo che al noto dilemma "E' nato prima l'uovo o la gallina?" si può rispondere con sicurezza che è nato prima l'uovo.

La prova sta nel fatto che il materiale genetico non evolverebbe durante l'esistenza di un organismo vivente. Il primo uccello, diventato pollo, ha dovuto prima finire d'esistere come embrione in un uovo.

L'organismo vivente nell'uovo doveva avere lo stesso DNA del pollo che stava per diventare.

La tesi di Brookfield è condivisa da altri genetisti. Il primo pollo è nato da un uovo generato da un'altra specie di volatile, ma era già un uovo di pollo perchè ne conteneva l'embrione.

Fonte: iriospark
( TNT Staff 6/3/2006 )
(Cat: Useless) (Letto 4219 volte) ()


PARTE I

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO I

RAPPORTI CIVILI

Art. 13.

La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Art. 14.

Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Art. 15.

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Art. 16.

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Art. 17.

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Art. 18.

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Art. 19.

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Art. 20.

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Art. 21.

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Art. 22.

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

Art. 23.

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Art. 24.

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Art. 25.

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Art. 26.

L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

Art. 27.

La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.

Art. 28.

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.
( TNT Staff 6/7/2006 )
(Cat: Costituzione) (Letto 3472 volte) ()


Cheri Robertson a causa di un incidente automobilistico ha perso la vista da entrambi gli occhi ben diciannove anni fa.

Ma oggi grazie ad un occhio bionico collegato attraverso un computer a degli elettrodi che le sono stati impiantati direttamente nel cervello ha potuto riacquistare un surrogato di vista.

Non so se essere felice per i passi avanti fatti dalla scienza o se essere inquietato per la prassi che sta prendendo sempre piu` piede di sostituire pezzi di corpo umano anche quando questi non sono vitali.

In fondo all`articolo il video del primo test via YouTube.

Notizia scoperta grazie a hight3ch.com

( Sergio 6/13/2006 )
(Cat: Stories) (Letto 3579 volte) ()

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